Restituzione delle provvigioni da parte dell’Agente di Commercio

Nella sentenza in commento il Supremo Collegio torna ad occuparsi dell’annoso problema delle provvigioni già riscosse dall’Agente in corso di rapporto, che sovente alla fine del rapporto stesso la Preponente tenta di “stornare”, al fine di eccepire in compensazione un controcredito all’Agente che agisca chiedendo il pagamento delle provvigioni residue e delle indennità di fine rapporto.

Nel caso che ci occupa, ad esempio, la preponente sostiene che le pattuizioni del contratto individuale, liberamente sottoscritto dalle parti, prevedeva lo storno delle provvigioni già riscosse in alcuni determinati e specifici casi(mancato raggiungimento, da parte del cliente/utente finale di un certa spesa, o disdetta da parte del medesimo entro sei mesi dall’attivazione).

Gli Ermellini, con motivazione tanto lucida quanto sintetica ci ricordano che l’art. 1748, co.6, c.c. prevede che “L’agente è tenuto a restituire le provvigioni riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente” e che “E’ nullo ogni patto più sfavorevole all’agente. E’ pacifico che il mancato raggiungimento di target o policy aziendali, non rientri tra i fatti non imputabili al Preponente in quanto dal medesimo eteroimposti.

 

Corte di Cassazione, Ordinanza 08 settembre 2020, n. 18664

L’agente di Commercio deve restituire le provvigioni già riscosse solo nella ipotesi e nella misura in cui sia certo e provato che il contratto tra il terzo e il preponente non avrà esecuzione per cause non imputabili al preponente stesso.

 

Avvocato Lorenzo Mosca